Il Tar ha accolto la contestazione di Lipu, Enpa e Wwf e disposto che la chiusura della caccia ai piccoli uccelli migratori (tordo sassello, tordo bottaccio, cesena) debba avvenire, appunto, entro il 9 gennaio, per evitare di abbattere questi animali durante l’avvio della delicatissima migrazione pre-riproduttiva.
Spetta allo Stato e non alle regioni, dice il Tar, “individuare standard minimi ed uniformi di protezione ambientale” e per questo lo Stato si avvale degli istituti ad hoc come Ispra e degli strumenti idonei come gli Atlanti delle Migrazioni e il documento europeo dei Key concepts (“strumenti – scrive il Tar – autorevoli ed essenziali per la conoscenza delle migrazioni in quanto basati su analisi approfondite”).
Le regioni possono discostarsi dai pareri scientifici statali solo sulla base di “una congrua motivazione”, “logica, ragionevole e scientificamente fondata”. Cosa che la Regione Calabria, ma molte altre regioni, non hanno prodotto.
Non solo: quand’anche dovessero esserci motivazioni contrarie a quelle statali, ma incerte, “deve operare [prevalere] il principio di precauzione” a favore della natura.
Il Tar ha infine condannato la Regione Calabria e Federcaccia al pagamento delle spese a favore delle associazioni ambientaliste nella misura di 2000 euro.