A volte per banali motivi di sicurezza personale, a volte per poter meglio contrastare episodi di bracconaggio, capita che il comune cittadino, oppure l’escursionista in gita, o il proprietario di un fondo, o l’agente addetto alla vigilanza venatoria abbiano la necessità di sapere se un cacciatore nella loro immediatezza possa o meno praticare la sua attività. Allo stesso modo, è possibile che, nell’esercizio legale dell’attività venatoria, i cacciatori stessi vengano talvolta a trovarsi in aree per le quali possono –anche in assoluta buonafedenon essere a conoscenza se si tratta o meno di uno spazio precluso alla caccia. Sulla base della normativa vigente in materia di caccia, una porzione non trascurabile del territorio provinciale è giuridicamente preclusa all’esercizio dell’attività venatoria: 287 ex biotopi, ora riserve comunali e provinciali – le foreste demaniali (FD del Monte Bondone – FD di Campobrun – FD di Monte San Pietro – Riserva Naturale Guidata della Scanuppia) – i valichi CONFERENZA STAMPA: martedi 5 ottobre 2021 – ore 11.30 Sala Conferenze della Fondazione CARITRO, Via Calepina, 1, Trento di montagna interessati dalle rotte di migrazione (art. 27, comma 4, L. P. 24/91, come individuati da delibera di giunta n. 2308 di data 07/09/2001, distanza di 1000 metri dagli stessi) – i giardini, i parchi pubblici e privati e i terreni adibiti ad attività sportive (aree di cui alla lettera a, art. 38 L.P. 24/1991 – le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici e privati di produzione di selvaggina, istituiti ai sensi dell'articolo 6 (aree dei cui alla lettera b, art. 38 L.P. 24/1991 – i luoghi| ove vi siano opere di difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano monumenti nazionali, purché dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle (esenti da tasse ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera d), della legge 11 febbraio 1992, n. 157) – le Oasi WWF – le fasce/zone di rispetto (desunte dalla legislazione provinciale (che vieta di esercitare la caccia -concetto diverso dallo sparare- nel raggio di 100 mt. da immobili, fabbricati e stabili in atto ad abitazione o a posto di lavoro, di esercitare la caccia, nel raggio di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, escluse soltanto le strade poderali ed interpoderali, cioè strade che asserviscono fondi latistanti) – le strade forestali di tipo B e le strade agricole di proprietà comunale.