Statuto dell'Ente Nazionale Protezione Animali Onlus
Testo in vigore dal 20 dicembre 2022 in seguito all’iscrizione dell’Ente nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)

 

Articolo 1 – Scopo, finalità, attività e sede.

1. L’Ente Nazionale per la Protezione degli Animali (E.N.P.A), istituito con Legge 11/4/1938 n. 612, modificata con Legge 19/5/1954 n. 303 e con DPR 31/3/1979, è ente morale dotato di personalità
giuridica di diritto privato e ha per scopi:
a) di provvedere alla protezione degli animali, della biodiversità, della natura, degli ecosistemi e degli habitat naturali, per il futuro di tutte le specie viventi del pianeta;
b) di svolgere ogni attività di tutela dei diritti degli animali in ambito legislativo, giudiziario, sociale, culturale, didattico e formativo in Italia e all’estero;
c) di promuovere comportamenti e stili di vita rispettosi degli animali e della loro dignità, della biodiversità, della conservazione della natura, degli equilibri climatici, della sostenibilità ambientale, e
contro forme di sfruttamento come gli allevamenti intensivi, l’attività venatoria, la sperimentazione animale;
d) di orientare i comportamenti umani alla solidarietà, al volontariato, alla sussidiarietà, contro ogni forma di violenza, di costrizione, di prevaricazione, di maltrattamento, di discriminazione di razza, di specie, di genere;
e) di collaborare con ogni soggetto giuridico, istituzione o ente, italiani o stranieri, pubblici o privati, affinché la protezione degli animali e la tutela dei loro diritti nonché i comportamenti umani rispettosi
degli animali non umani e dell’ambiente, siano incentivati, promossi e sviluppati, anche concorrendo per queste finalità al perfezionamento della normativa vigente in Italia, nell’Unione Europea, nel mondo;
f) di sviluppare ogni attività di protezione degli animali e di tutela dei loro diritti nonché la difesa dell’ambiente e della biodiversità anche tramite l’istituzione e la gestione di strutture di assistenza e di
ricovero di animali – ad esempio per la prevenzione e la lotta al randagismo -, oasi, aree di protezione, centri di recupero della fauna selvatica, contribuendo con ciò a far fronte alle esigenze di assistenza veterinaria e di fornitura di prestazioni e servizi ai propri aderenti;
g) di cooperare anche tramite le proprie Guardie Zoofile con le autorità preposte alla prevenzione e alla repressione dei reati contro gli animali e contro l’ambiente, tramite attività diretta o sussidiaria;
h) di promuovere e realizzare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
i) di adoperarsi per proteggere, soccorrere e curare gli animali e tutelare l’ambiente anche in situazioni e contesti straordinari o emergenziali partecipando anche a iniziative, missioni e progetti di protezione civile (ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni) nonché di cooperazione internazionale (ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni) nell’ambito e nel rispetto delle relative normative;
j) organizzazione e gestione di attività culturali, formative, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
k) di svolgere tutte le attività collaterali, connesse, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa.

2. L’Ente Nazionale per la Protezione degli Animali ha sede a Roma e può istituire proprie sedi territoriali in Italia e uffici in Italia e nel resto nel mondo.

3. La durata dell’Ente è illimitata.

Articolo 2 – Ordinamento, scopo solidaristico e simbolo.

1. L’Ente non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati; è organizzazione di volontariato e adotterà pertanto, in tutte le sue comunicazioni e in ogni suo segno distintivo, l’acronimo “ODV” o la locuzione “organizzazione di volontariato”, secondo quanto previsto della normativa sugli Enti del Terzo Settore (ETS).

2. L’Ente ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. L’ordinamento dell’Ente è volto a garantire a tutti gli aderenti la democraticità, la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità di adesione, la non temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

4. Le sedi territoriali sono articolazioni periferiche dell’Ente senza alcuna autonomia giuridica o patrimoniale e con autonomia progettuale, organizzativa e contrattuale entro i limiti e con gli obiettivi stabiliti dalle determinazioni dell’Organo di amministrazione.

5. L’attività dell’Ente è disciplinata dai Regolamenti, redatti in conformità ai principi ed alle norme contenuti nel presente Statuto.

6. Il simbolo dell’Ente Nazionale per la Protezione degli Animali è una croce azzurra con una bordatura di colore nero inserita in un cerchio con sfondo bianco, attorniata dalle lettere E N P A di colore nero in corrispondenza degli angoli interni della croce.

Articolo 3 – I soci: diritti, doveri, categorie.

1. Possono diventare soci le persone fisiche, gli enti e le persone giuridiche che condividono le finalità dell’Ente, che non presentano incompatibilità con le stesse finalità e che intendono espressamente
diventare soci in una delle categorie indicate nel presente articolo.

2. I soci dell’Ente Nazionale per la Protezione degli Animali hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e gli organi delle sedi territoriali, di partecipare alla vita associativa, di concorrere all’elaborazione dei programmi e delle iniziative; hanno inoltre il diritto all’elettorato attivo e passivo
secondo quanto previsto dall’articolo 5.

3. I soci hanno l’obbligo di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti interni nonché di osservare le deliberazioni degli organi sociali nazionali e periferici, di svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro, di versare la quota sociale secondo l’importo, le modalità e i termini stabiliti dall’Organo di amministrazione.

4. È istituito il Libro dei soci, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione, in cui sono annotati i dati di tutti gli associati compresa la decorrenza dell’iscrizione. Ciascuna sede territoriale tiene, a cura del Consiglio Direttivo della sede stessa, un proprio Albo dei soci in cui confluiscono i dati – già contenuti nel Libro dei soci – degli associati che fanno riferimento alla sede territoriale per loro scelta o, in mancanza di scelta, per competenza territoriale. L’adesione del socio all’Ente, se ammessa, ha valore a far data dall’iscrizione al Libro dei Soci. La Sede Centrale ha un proprio Albo soci speciale; ne fanno parte i soci che espressamente scelgono di farne parte pur consapevoli di non poter esercitare il diritto all’elettorato attivo e passivo in una sede territoriale.

5. Indipendentemente dalla sede territoriale dell’Ente a cui fa riferimento, il socio risulta iscritto all’Ente Nazionale per la Protezione degli Animali.

6. I soci si distinguono nelle seguenti categorie:
a) ordinari;
b) sostenitori;
c) giovanili;
d) perpetui;
e) onorari.

7. Possono essere soci ordinari o sostenitori le persone fisiche maggiorenni di qualsiasi nazionalità, secondo le vigenti disposizioni di legge, nonché le persone giuridiche e gli Enti nella persona del legale rappresentante pro-tempore.

8. Possono essere soci giovanili le persone fisiche di qualsiasi nazionalità che risultino minorenni secondo le vigenti disposizioni di legge. Qualora durante l’anno sociale acquisiscono la maggiore età, possono diventare soci ordinari o sostenitori mediante l’integrazione della quota sociale.

9. Possono essere soci onorari coloro ai quali sia conferita tale qualità con determinazione dell’Organo di amministrazione per meriti speciali acquisiti nel campo della protezione e della tutela degli animali e dell’ambiente o per altri motivi meritori eccezionali. I soci onorari sono iscritti di diritto all’Ente e
inseriti nel Libro dei soci a far data dal giorno dell’accettazione della qualità, attribuiti all’Albo speciale della Sede centrale.

10. Possono essere soci perpetui coloro che versano per una sola volta la quota sociale in misura non inferiore a venti volte la quota del socio sostenitore acquisendo in tal modo permanentemente la qualifica di socio, salvo i legittimi motivi di recesso o di decadenza per esclusione.

11. Il socio già iscritto, ad eccezione del socio onorario e di quello perpetuo, ha l’obbligo di rinnovare entro il 30 giugno di ciascun anno l’adesione all’Ente, tramite versamento della quota sociale per l’anno in corso. Il mancato rinnovo della iscrizione entro tale termine da parte del socio comporta la sua automatica decadenza dalla qualità e di conseguenza, se eletto negli organi sociali, dalla carica
eventualmente detenuta anche a livello territoriale. Il mancato rinnovo entro tale termine determina inoltre la perdita dell’anzianità di iscrizione all’ente ai fini della determinazione del diritto all’elettorato attivo e passivo.

12. L’anno sociale dell’Ente coincide con l’anno solare; pertanto, indipendentemente dal momento in cui avviene l’adesione, l’iscrizione è valida per l’anno solare in corso. L’Organo di amministrazione può decidere con propria deliberazione di aprire, non prima del 30 settembre di ogni anno, il tesseramento per l’anno successivo, fermo restando che è sempre possibile iscriversi per l’anno sociale in corso fino al 31 dicembre e che i diritti di associazione di chi si iscrive per l’anno successivo, compresa la
decorrenza formale dell’iscrizione, decorrono dal 1° gennaio del nuovo anno.

13. I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

14. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, salvo i casi di non ammissione del socio, rivalutabili, trasmissibili.

Articolo 4 – I soci: non ammissione, perdita della qualità

1. Non possono essere ammessi, quali soci dell’Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, le persone fisiche, gli enti e le persone giuridiche che abbiano o svolgano finalità non compatibili con quelle dell’Ente. I provvedimenti motivati di non ammissione sono adottati dall’Organo di amministrazione secondo criteri non discriminatori e coerenti con la finalità perseguite e con le attività di interesse generale; tali provvedimenti sono comunicati agli interessati entro 90 giorni.

2. Ai fini della non ammissione sono validi in quanto applicabili anche i motivi di esclusione previsti nel comma 4, lettere a) e b) del presente articolo.

3. La qualità di socio si perde per decesso, recesso o esclusione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata in forma scritta all’Organo di amministrazione.

4. Il socio che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, dei Regolamenti o delle deliberazioni degli organi dell’Ente oppure arreca danni materiali, morali o di immagine all’Ente, può
essere escluso. Può essere inoltre escluso il socio che, pur non avendo creato un danno materiale, morale o di immagine all’Ente, in vigenza del patto associativo è diventato incompatibile con le finalità perseguite in quanto:
a) ha aderito a associazioni o enti le cui finalità siano incompatibili con quelle dell’Ente; l’elenco di tali associazioni o enti viene definito e aggiornato ogni anno dall’Organo di amministrazione;
b) è stato condannato in via definitiva per delitti o reati contro gli animali, contro l’ambiente o, pur operando nella legalità, è incompatibile con le finalità dell’ente.

5. Il provvedimento motivato di esclusione del socio è proposto all’Assemblea generale dei soci dall’Organo di Amministrazione o dal Consiglio Direttivo della Sede Territoriale nel cui Albo è iscritto
il socio, viene deliberato con voto segreto ed è tempestivamente comunicato all’interessato, il quale ha la facoltà di presentare controdeduzioni al Presidente Nazionale (anche quando il provvedimento è
adottato dal Consiglio Direttivo della Sede Territoriale) entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

6. L’adozione del provvedimento di esclusione del socio determina la immediata sospensione delle attività sociali del socio stesso. Ricevute le controdeduzioni, l’organo amministrativo alla prima riunione utile, e comunque non oltre trenta giorni dal ricevimento, con nuova votazione può derogare alla condizione della sospensione dalle attività sociali del socio qualora il socio non sia nelle condizioni di reiterare i fatti o i comportamenti contestati.

7. Alla prima riunione utile, l’Assemblea generale dei soci si esprime sull’esclusione mediante deliberazione con voto segreto. Se nel frattempo il socio non ha rinnovato l’iscrizione o è decaduto per altro motivo, è comunque obbligo dell’Assemblea esprimersi sul provvedimento di esclusione proposto e, se approvato, va fatto valere quale condizione di automatica non ammissione nel caso in cui il socio escluso dovesse richiedere successivamente di iscriversi all’Ente. Se approvata, l’esclusione viene annotata nel Libro dei Soci.

8. Il socio dichiarato escluso non può iscriversi all’Ente nei successivi dieci anni.

Articolo 5 – I soci: diritti di elettorato attivo e passivo

1. L’elettorato attivo e passivo è esercitato da tutti i soci, ad eccezione di quelli giovanili, in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno in corso da almeno 90 (novanta) giorni.

2. Non possono essere eletti negli organi sociali, e se eletti decadono, i soci che presentano incompatibilità, cause di ineleggibilità o di decadenza stabilite dalla legge, in particolare dall’articolo
2382 del Codice Civile, o che siano stati condannati in via definitiva per delitti contro l’ambiente, contro la vita e l’incolumità individuale, contro la personalità individuale, contro l’eguaglianza, contro
la libertà personale.

3. Nelle elezioni degli organi sociali è riservato un congruo numero di componenti al genere meno rappresentato.

Articolo 6 – Gli organi sociali

1. Gli organi sociali dell’Ente sono:
a) l’Assemblea generale dei soci;
b) l’Organo di amministrazione;
c) il Presidente Nazionale;
d) l’Organo di controllo (se vengono superati alcuni parametri dimensionali); e) il Revisore legale dei conti (se vengono superati alcuni parametri dimensionali).

Articolo 7 – L’Assemblea generale dei soci: compiti e convocazione

1. L’Assemblea generale dei soci ha la funzione di determinare le linee programmatiche dell’attività dell’Ente relativamente al raggiungimento delle finalità sociali.

2. L’Assemblea generale dei soci ha le seguenti competenze:
a) elegge il Presidente Nazionale;
b) elegge e revoca i componenti dell’Organo di amministrazione;
c) elegge e revoca i componenti dell’Organo di controllo ed il Revisore legale dei conti;
d) approva il bilancio di esercizio;
e) approva il bilancio sociale;
f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’articolo 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
g) delibera sull’esclusione degli associati;
h) delibera sulla sfiducia del Presidente Nazionale nei casi e con le modalità previsti dallo Statuto
i) ratifica i Regolamenti approvati dall’Organo di amministrazione dichiarati immediatamente esecutivi;
j) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
k) delibera sullo scioglimento o sulla trasformazione dell’Ente.
3. Nell’Assemblea generale dei soci hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno in corso e inseriti da almeno novanta giorni nel relativo Libro.

4. L’Assemblea generale dei soci è convocata in via ordinaria una volta l’anno, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla prima convocazione, dal Presidente Nazionale, che la presiede (salvo i casi previsti dall’articolo 9, commi 8 e 9); è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci in regola con il pagamento della quota sociale ai sensi del precedente art. 5 n. 1 e, in seconda convocazione, il giorno dopo, qualunque sia il numero dei soci presenti, sempre in
regola con il pagamento della quota sociale ai sensi del precedente art. 5 n. 1. La seconda convocazione si deve tenere nello stesso luogo stabilito per la prima convocazione.

5. L’avviso di convocazione dell’Assemblea contenente il luogo, il giorno e l’ora della riunione nonché l’ordine del giorno, è pubblicato sul sito web ufficiale dell’ente e inviato agli aventi diritto a partecipare
con lettera semplice o con posta elettronica almeno trenta giorni prima della data fissata per l’assemblea in prima convocazione.

6. L’Assemblea generale dei soci delibera a maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione dell’Ente è invece richiesta la maggioranza dei ¾ dei presenti.

7. L’Assemblea generale dei soci delibera con voto palese ad eccezione delle votazioni riguardanti le persone (compresa la responsabilità dei componenti degli organi sociali), per le quali è richiesto il voto
segreto.

8. I soci aventi diritto possono intervenire all’Assemblea generale dei soci, se tale modalità viene attivata su decisione dell’Organo di amministrazione, anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o
esprimere il voto per via elettronica purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota e purché, nelle votazioni a scrutinio segreto, siano garantiti la segretezza e la completa separazione dei dati del votante con le preferenze espresse.

9. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, non hanno diritto di voto il Presidente Nazionale e i componenti dell’Organo di amministrazione.

10. Il Presidente Nazionale può, per ragioni motivate di particolare urgenza, convocare l’Assemblea generale dei soci in seduta straordinaria. In tal caso, in deroga al comma 5, la convocazione avviene
con non meno di quindici giorni di preavviso rispetto alla data della prima convocazione. La volontà di convocare in seduta straordinaria l’Assemblea dei Soci, deve essere preventivamente portata a
conoscenza dell’Organo di amministrazione il quale, sentite le motivazioni del Presidente Nazionale, può opporsi a tale convocazione. L’Organo di amministrazione – in questa circostanza senza il Presidente Nazionale e solo per questo argomento presieduto dal Vice Presidente Nazionale – può impedire, esclusivamente con voto unanime dei presenti, la convocazione.

11. L’Assemblea generale dei soci, in deroga a quanto previsto nel presente articolo, in caso di proposta di sfiducia del Presidente Nazionale secondo quanto previsto dall’articolo 9 comma 8, può essere
convocata congiuntamente dai 2/3 dei componenti in carica dell’Organo di amministrazione. In tal caso, l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente Nazionale o, se vacante o assente, dal componente più anziano d’età dell’Organo di amministrazione.

12. Se i soci sono chiamati a deliberare sulle materie previste dal comma 1, lettere g) o i) o j) o k) del presente articolo, l’Assemblea generale dei soci è convocata in seduta straordinaria e la documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno deve essere messa nella disponibilità dei soci.

13. L’Assemblea generale dei soci è convocata dal Presidente Nazionale in seguito a richiesta motivata di almeno un decimo dei soci in regola con il pagamento della quota sociale ai sensi del precedente art. 5 n. 1.

14. Le deleghe per la partecipazione all’Assemblea generale dei soci possono essere rilasciate a norma di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di “Terzo settore” o da quella che risulterà di volta in volta la normativa vigente applicabile.

Articolo 8 – L’Organo di amministrazione.

1. L’Organo di amministrazione opera in conformità con le linee programmatiche deliberate dall’Assemblea generale dei soci.

2. Rientra nelle competenze dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea generale dei soci o degli altri organi sociali.

3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti dell’Organo di amministrazione:
a) eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
b) formulare i programmi di attività sociale e attuare le iniziative sulla base delle linee approvate dall’Assemblea generale dei soci;
c) predisporre il Bilancio di esercizio e il Bilancio sociale a cura del Tesoriere Nazionale;
d) predisporre e approvare il bilancio di previsione a cura del Tesoriere Nazionale;
e) deliberare l’esclusione dei soci;
f) deliberare le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
g) adottare i Regolamenti organizzativi, contabili e amministrativi nonché – d’intesa con l’Organo di controllo – il Codice Etico; una volta approvati, i regolamenti e il Codice etico sono immediatamente efficaci e vanno successivamente sottoposti all’Assemblea generale dei soci per la ratifica;
h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Ente o a esso affidati;
i) deliberare su ogni affare che comporti l’acquisizione, la cessione o la trasformazione del patrimonio immobiliare;
j) accettare lasciti e donazioni;
k) definire lo svolgimento delle attività centrali e periferiche dell’Ente in relazione agli scopi sociali, l’attività organizzativa e amministrativa degli uffici e delle strutture dell’Ente nonché gli obiettivi programmatici delle sedi territoriali;
l) approvare i contratti e le convenzioni dell’Ente;
m) deliberare sull’apertura, sulla chiusura, sulla trasformazione o sul commissariamento delle sedi territoriali, provvedendo inoltre a ratificare le elezioni degli organi delle stesse sedi territoriali;
n) individuare, ai fini della determinazione dei criteri di non ammissione o di esclusione dei soci, le associazioni o gli enti con finalità incompatibili di cui all’articolo 4 comma 4 lettera a);
o) nominare i soci onorari;
p) esprimersi, con voto a maggioranza assoluta dei membri, sull’interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti;
q) nominare e revocare, al suo interno, su proposta del Presidente Nazionale e con voto a maggioranza assoluta, il Vice Presidente Nazionale e il Tesoriere Nazionale;
r) nominare il Direttore Generale dell’Ente.

4. Sono anche compiti dell’Organo di amministrazione, sia pure delegati al Tesoriere Nazionale:
a) amministrare il patrimonio dell’Ente;
b) gestire le risorse economiche dell’Ente organizzando, a tal fine, le modalità tecniche e operative per il loro più corretto ed efficace impiego.

5. L’Organo di amministrazione è formato da nove membri compreso il Presidente Nazionale che fa parte di diritto dell’organo, lo presiede, lo dirige, lo convoca e definisce l’ordine del giorno delle riunioni. Sono eletti, o revocati per gravi motivi, dall’Assemblea generale dei soci, durano in carica per cinque anni e possono essere rieletti.

6. Tutti gli amministratori, compreso il Presidente Nazionale, sono scelti tra le persone fisiche iscritte nel Libro dei soci. Per le cause di ineleggibilità o di decadenza, si applicano le norme vigenti (in particolare l’articolo 2382 del Codice civile) nonché le previsioni dell’articolo 5 comma 2.

7. L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

8. Le deliberazioni dell’organo sono assunte a maggioranza dei presenti e sono vincolanti per tutti i soci e per tutte le sedi territoriali. Ogni deliberazione deve essere controfirmata dal Direttore Generale, il quale verifica e certifica la conformità della singola decisione allo Statuto e ai Regolamenti vigenti.

9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

10. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.

11. In caso di cessazione dalla carica per qualunque motivo di un componente, l’Organo di amministrazione continua a operare validamente, sia pure costituito senza il componente o i componenti cessati. L’Assemblea generale dei soci surroga il membro o i membri mancanti alla prima riunione utile. Nel caso in cui dovessero cessare dalla carica la metà dei componenti non ancora sostituiti dall’Assemblea generale dei soci, il Presidente Nazionale dichiara la decadenza dell’intero organo e convoca l’Assemblea generale dei soci per il rinnovo di tutti gli amministratori, ad eccezione del Presidente stesso, che termineranno il loro mandato alla scadenza del mandato originario degli amministratori cessati.

12. La revoca di uno o più componenti dell’Organo di amministrazione, fino a un massimo di quattro, viene proposta dal Presidente Nazionale all’Assemblea generale dei soci. E’ compito del Presidente Nazionale illustrare ai soci le gravi motivazioni della richiesta già con l’atto di convocazione dell’Assemblea o mediante la pubblicazione della relativa documentazione sul sito internet ufficiale dell’Ente.

13. Nelle votazioni, in caso di parità prevale il voto del Presidente Nazionale.

14. Nel caso in cui un membro dell’Organo di Amministrazione non dovesse partecipare a più di tre riunioni consecutive senza valida giustificazione, decade automaticamente.

15. L’organo di amministrazione può riunirsi anche mediante collegamenti telefonici, in teleconferenza o ricorrendo a ogni supporto tecnologico disponibile purché sia possibile accertare inequivocabilmente l’identità e la libertà di azione e di decisione dei partecipanti remoti.

Articolo 9 – Il Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale rappresenta legalmente l’Ente nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che impegnano l’ente verso l’esterno.

2. Per la sottoscrizione di contratti e atti con soggetti terzi, il Presidente Nazionale può delegare il Presidente della sede territoriale interessata ai contratti o a gli atti o, in caso di inopportunità o di conflitto di interessi, il Vice Presidente della stessa Sede territoriale.

3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Presidente Nazionale:
a) convocare, predisporre l’ordine del giorno e presiedere l’Assemblea generale dei soci;
b) convocare, predisporre l’ordine del giorno e presiedere l’Organo di amministrazione;
c) attuare la politica dell’Ente secondo gli indirizzi fissati dall’Assemblea generale dei soci e secondo le deliberazioni dell’Organo di amministrazione;
d) eseguire le deliberazioni dell’Organo di amministrazione;
e) dirigere le Guardie Zoofile dell’Ente.
4. In casi di particolare urgenza il Presidente Nazionale può assumere in autonomia decisioni su materie di competenza dell’Organo di amministrazione, ad eccezione delle materie di cui all’articolo 8, comma 3, lettere c), d), e), f), i), m), p), q), r), motivando l’urgenza. Le decisioni assunte in via d’urgenza dal Presidente devono essere trascritte immediatamente sul Libro delle adunanze dell’Organo di Amministrazione e ratificate dall’organo nel corso della prima seduta utile, pena la decadenza dei provvedimenti.

5. Il Presidente Nazionale dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

6. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dell’Organo di Amministrazione, il Presidente Nazionale convoca l’Assemblea generale dei soci per il rinnovo degli organi.

7. In caso di temporaneo impedimento, i poteri del Presidente Nazionale sono assunti dal Vice Presidente Nazionale per un periodo massimo di sei mesi continuativi.

8. Il Presidente Nazionale può essere sfiduciato con apposita votazione dall’Assemblea dei soci per
gravi e documentati motivi. La proposta di sfiducia viene approvata dall’Organo di Amministrazione, in tal caso riunito dal Vice Presidente Nazionale senza il Presidente Nazionale. La proposta di sfiducia del Presidente Nazionale è valida solo se viene votata dall’organo all’unanimità dei presenti; in tal caso, l’Organo di amministrazione convoca contestualmente l’Assemblea generale dei soci in seduta straordinaria senza altri punti all’ordine del giorno.

9. Il Presidente Nazionale può inoltre essere sfiduciato dall’Assemblea generale dei soci per gravi e documentati motivi in seguito alla presentazione di una mozione di sfiducia predisposta e sottoscritta da almeno ¼ dei soci aventi una anzianità di iscrizione nel Libro dei soci di almeno un anno e in regola con il pagamento della quota sociale per l’anno in corso. In tal caso è onere del Vice Presidente Nazionale convocare tempestivamente e presiedere l’Assemblea generale straordinaria.

10. In caso di cessazione per qualunque motivo del Presidente Nazionale, i poteri sono assunti dal Vice Presidente Nazionale o, se vacante o indisponibile, dal componente più anziano d’età dell’Organo di amministrazione. L’Assemblea generale dei soci chiamata a eleggere il nuovo Presidente Nazionale deve tenersi non oltre sei mesi dal giorno della cessazione del Presidente Nazionale.

11. La decadenza per qualsiasi motivo del Presidente Nazionale comporta l’automatica decadenza dell’Organo di amministrazione e dell’Organo di controllo, che continuano a operare esclusivamente per l’ordinaria amministrazione e per gli affari urgenti, in attesa della rielezione degli organi.

12. La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con ogni altra carica elettiva dell’Ente. L’atto di accettazione della carica di Presidente Nazionale determina l’automatica decadenza da altre cariche elettive, anche territoriali, eventualmente detenute dal socio.

Articolo 10 – L’Organo di controllo

1. L’Organo di controllo è eletto dall’Assemblea generale dei soci al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

2. L’organo è composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti fra soci appartenenti alle categorie di cui al comma 2 dell’articolo 2397 del Codice civile e dura in carica cinque anni. I componenti possono essere rieletti. Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice Civile.

3. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.

4. L’organo esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

5. L’organo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida
ministeriali. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.

6. I componenti dell’Organo di controllo possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, a atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere all’Organo di amministrazione notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. L’Organo di controllo elegge al suo interno, tra i membri effettivi, un presidente che dirige l’organo, lo convoca e definisce l’ordine del giorno delle riunioni; il presidente va eletto prioritariamente fra i membri effettivi appartenenti alle categorie di cui al comma 2 dell’articolo 2397 del Codice civile.

8. In caso di cessazione di uno o più componenti dell’Organo di controllo, l’Assemblea generale dei soci provvede alla surroga alla prima riunione utile. La durata del mandato del componente o dei componenti subentrati, coincide con quella del componenti o dei componenti sostituiti.

9. La revoca di uno o più componenti dell’Organo di controllo, fino a un massimo di quattro, viene proposta per gravi motivi congiuntamente dal Presidente Nazionale e dal Presidente dell’Organo di controllo all’Assemblea generale dei soci. E’ compito del Presidente Nazionale illustrare ai soci le gravi motivazioni della richiesta già con l’atto di convocazione dell’Assemblea o mediante la pubblicazione della relativa documentazione sul sito internet ufficiale dell’Ente. Nel caso di proposta di revoca del Presidente dell’Organo di controllo, la proposta viene fatta congiuntamente dal Presidente Nazionale e dagli altri due componenti effettivi dell’organo.

10. I componenti dell’Organo di controllo sono incompatibili con ogni altra carica elettiva degli organi e delle sedi territoriali dell’Ente. L’atto di accettazione della carica di componente dell’Organo di controllo determina l’automatica decadenza del socio da altre cariche elettive, anche territoriali, eventualmente detenute.

11. L’Organo di controllo può riunirsi anche mediante collegamenti telefonici, in teleconferenza o ricorrendo a ogni supporto tecnologico disponibile con le stesse modalità previste per l’Organo di amministrazione.

Articolo 11 – Revisore legale dei conti

1. Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’Ente deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Tale nomina spetta all’Assemblea.

2. Se nominato, il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale dura in carica fino alla scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione in carica nel momento della nomina.

Articolo 12 – Patrimonio, risorse economiche

1. Il patrimonio dell’Ente – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L’Ente può costituire, in seguito a specifica deliberazione dell’Organo di amministrazione, uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

3. Il patrimonio dell’Ente è indivisibile, è composto da tutti i beni di proprietà dell’Ente stesso, comunque acquisiti, purché suscettibili di valutazione economica ed è così composto:
a) beni immobili;
b) beni mobili, registrati o meno;
c) titoli di Stato ed equiparati e strumenti partecipativi comunque denominati, purché compatibili con le previsioni del Codice del Terzo Settore;
d) accantonamenti, riserve, fondi e altri elementi di disponibilità;
e) diritti reali di godimento su beni altrui;
f) diritti relativi a marchi o brevetti.

4. Ogni attività economica o patrimoniale è realizzata in nome e per conto dell’Ente, è ricondotta a unicità e non può dar luogo a gestioni separate o autonome tranne nei casi previsti dagli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

5. L’Ente trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, allo svolgimento delle sue attività e al raggiungimento degli scopi sociali, da fonti diverse quali:
a) quote associative;
b) contributi pubblici e privati;
c) specifiche donazioni ricevute per il sostegno di campagne o progetti o particolari iniziative;
d) donazioni e lasciti testamentari;
e) rendite patrimoniali;
f) proventi da attività di raccolta fondi derivanti da attività svolte in conformità alle finalità sociali sia direttamente sia tramite accordi o convenzioni con soggetti pubblici o privati;
g) attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

6. Il patrimonio minimo dell’Ente è fissato in euro 60.000,00 (sessantamila/00).

Articolo 13 – Bilancio di esercizio

1. L’Ente deve redigere il Bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Il Bilancio di esercizio è predisposto dall’Organo di amministrazione su proposta del Tesoriere Nazionale, approvato dall’Assemblea generale dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

2. Il Bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario – con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’Ente – e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 14 – Bilancio sociale, informativa sociale e trasparenza

1. L’Ente deve redigere il Bilancio sociale annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Il Bilancio sociale è predisposto dall’Organo di amministrazione su proposta del Tesoriere Nazionale, approvato dall’Assemblea generale dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio sociale, unitamente al Bilancio di Esercizio, e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

2. Il Bilancio sociale deve essere pubblicato integralmente sul sito internet ufficiale dell’Ente unitamente al Bilancio di esercizio.

3. Con l’obiettivo di favorire la massima trasparenza possibile, a cura dell’Organo di amministrazione è
realizzata sul sito internet ufficiale dell’Ente un’area denominata “Trasparenza” in cui pubblicare lo Statuto, i Regolamenti vigenti, il Codice Etico, le modalità di accesso dei soci ai libri sociali, i documenti la cui pubblicazione è obbligatoria per legge nonché ogni deliberazione degli organi ritenuta dall’Organo di amministrazione di interesse dei soci e dei donatori; tanto, con la sola eventuale omissione dei dati sensibili e personali, se ricorre tale circostanza.

Articolo 15 – Libri sociali e diritto di accesso dei soci

1. L’Ente ha l’obbligo di tenere i seguenti libri:
a) Libro dei soci, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione in cui sono annotati tutti i dati relativi ai soci, compresa la data di decorrenza del patto associativo;
b) Registro dei volontari tenuto a cura del Direttore Generale;
c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea generale dei soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

2. L’Ente può avere, in seguito a apposita deliberazione dell’Organo di amministrazione che ne disciplina anche l’aggiornamento e la tenuta, ogni altro libro o registro ritenuto utile o necessario per l’attività dell’Ente.

3. I soci in regola con il pagamento della quota sociale per l’anno in corso e iscritti da almeno sei mesi nel Libro dei soci, hanno il diritto di consultare e esaminare i suddetti libri recandosi presso la sede legale dell’Ente in Roma, concordando con il Direttore generale la data dell’accesso, non inferiore ai quindici giorni, e comunicando allo stesso l’oggetto dell’accesso. Le limitazioni del diritto del socio di consultare i libri o parte dei libri sono stabilite dalla Legge.

4. Il diritto di accesso ai Libri sociali e le modalità di accesso da parte dei soci possono essere regolamentati dal punto di vista tecnico e operativo dall’Organo di amministrazione.

5. I Libri sociali e gli eventuali registri non possono essere portati fuori dalla sede legale ad eccezione dei casi, delle circostanze e delle necessità previsti dalla Legge.

Articolo 16 – Organizzazione territoriale. Definizioni e competenze

1. L’Ente ha una organizzazione territoriale necessaria per perseguire gli scopi sociali, per realizzare iniziative e attività in ambito locale, per organizzare l’attività dei volontari e delle Guardie Zoofile nonché per gestire strutture di assistenza e di ricovero di animali, oasi, aree di protezione, centri di recupero della fauna selvatica e ogni altra attività per la protezione degli animali e per la tutela dei loro diritti.

2. L’organizzazione territoriale dell’Ente è coordinata dall’Organo di amministrazione che individua annualmente, per ciascuna sede territoriale, sentito il presidente della sede territoriale, e in funzione della tipologia della sede, obiettivi minimi di attività sociale sul territorio di riferimento.

3. Le sedi territoriali, attraverso il loro presidente, rappresentano l’Ente in tutti gli organi pubblici la cui competenza territoriale sia di pari livello rispetto a quella della sede.

4. Le sedi territoriali gestiscono le entrate di loro competenza costituite da:
a) quote associative per la parte a loro destinata dall’Organo di amministrazione;
b) donazioni generiche nonché donazioni o contributi ricevuti per il sostegno di iniziative, campagne o progetti realizzati in ambito locale;
c) proventi derivanti da attività autorizzate dall’Organo di amministrazione e svolte nel rispetto delle finalità sociali sia direttamente sia tramite accordi o convenzioni con soggetti pubblici o privati.

5. Ogni attività avente rilevanza economica o patrimoniale posta in essere dalle sedi territoriali è realizzata con le modalità e i limiti stabiliti dal Regolamento per la gestione amministrativa, economica e patrimoniale ed è rendicontata con i sistemi e i tempi stabiliti dallo stesso regolamento.

6. Le sedi territoriali sono istituite, trasformate o chiuse dall’Organo di amministrazione. I criteri di istituzione, di trasformazione, di modificazione delle competenze territoriali e di chiusura sono stabiliti dal Regolamento per il funzionamento dell’organizzazione territoriale.

7. Sono sedi territoriali:
a) la Sede di Area;
b) la Sezione.

8. Il Presidente Nazionale, sentito l’Organo di amministrazione, può nominare eccezionalmente un Delegato con competenza comunale in un Comune in cui non è presente – o, se presente, non è efficace o non è ritenuta sufficiente l’azione – una sede territoriale competente. Il delegato è un socio che ha compiti di mera rappresentanza dell’Ente in risposta a specifiche esigenze o urgenze di
protezione degli animali e di tutela dei loro diritti; opera in base a un preciso mandato definito, anche nella durata, dal Presidente Nazionale e non può gestire fondi o beni o patrimonio dell’Ente, volontari, campagne autonome di sensibilizzazione, contratti e convenzioni. Il Delegato quindi, sia pure inserito nell’organizzazione territoriale dell’Ente, non può essere considerato al pari di una sede territoriale. In caso di individuazione di un Delegato in un Comune la cui competenza è già assegnata a una sede territoriale costituita, il Presidente Nazionale procede alla nomina sentito preventivamente il Presidente della sede territoriale.

9. Le Sedi di Area e le Sezioni hanno competenze territoriali specifiche definite o modificate dall’Organo di amministrazione. Assumono la denominazione del Comune o dell’area geografica di riferimento.

10. Le Sedi di Area e le Sezioni gestiscono e aggiornano il proprio Albo dei soci territoriale previsto dall’articolo 3 comma 4.

11. Gli organi delle sedi territoriali sono:
a) l’Assemblea territoriale dei soci;
b) il Presidente territoriale (della Sede di Area o della Sezione);
c) il Consiglio Direttivo.

12. L’Organo di amministrazione, sentito l’Organo di controllo, stabilisce nel Regolamento per il funzionamento dell’organizzazione territoriale i requisiti minimi per l’istituzione delle Sedi di Area o per la trasformazione delle Sezioni in Sedi di Area.

Articolo 17 – Organizzazione territoriale. L’Assemblea territoriale dei soci

1. L’Assemblea territoriale dei soci è composta da tutti i soci iscritti all’Ente e registrati nell’Albo della Sezione, aventi il diritto all’elettorato attivo secondo quanto previsto dall’articolo 5. Si riunisce, convocata e presieduta dal Presidente territoriale, almeno una volta l’anno entro il mese di ottobre per deliberare sull’indirizzo generale delle attività, sui programmi e sulle iniziative sociali dell’Ente da attuarsi a livello locale nell’anno successivo, tenuto conto degli obiettivi minimi di attività sociale definiti dall’Organo di amministrazione.

2. All’Assemblea territoriale dei soci compete inoltre l’elezione del Presidente Territoriale e del Consiglio Direttivo il cui svolgimento è disciplinato dal Regolamento per il funzionamento dell’organizzazione territoriale. Per l’elezione del Presidente Territoriale e del Consiglio Direttivo si applicano gli stessi criteri in materia di elettorato attivo e passivo e di ineleggibilità o di incompatibilità previsti per l’elezione degli organi dell’Ente.

3. La convocazione delle Assemblee territoriali dei soci per l’elezione del Presidente Territoriale e del Consiglio Direttivo avviene su iniziativa dell’Organo di Amministrazione, che individua un election day per il rinnovo contemporaneo degli organi di tutte le sedi territoriali.

Articolo 18 – Organizzazione territoriale. Il Consiglio Direttivo e il Presidente.

1. Il Consiglio Direttivo di una sede territoriale è composto dal Presidente territoriale, che lo presiede e lo convoca predisponendo l’ordine del giorno dei lavori, e da quattro soci che coadiuvano il Presidente territoriale nelle sue funzioni. Dura in carica cinque anni. Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.

2. Il Consiglio Direttivo attua le iniziative e i compiti affidati alla sede territoriale dall’Organo di amministrazione e dall’Assemblea territoriale dei soci, nonché tutte le iniziative ritenute utili per il raggiungimento degli scopi sociali dell’Ente nel territorio di riferimento.

3. Il Presidente territoriale ha la rappresentanza della sede territoriale nei confronti dei terzi e attua la gestione determinata dal Consiglio Direttivo. Per la gestione e l’amministrazione dei fondi a disposizione della sede territoriale, il Presidente territoriale è coadiuvato dal Tesoriere territoriale.

4. Tra i membri del Consiglio Direttivo vengono nominati a maggioranza, dal Consiglio stesso, il Vice Presidente territoriale, che assume i poteri del Presidente in caso di temporaneo impedimento o decadenza per qualsiasi motivo, e il Tesoriere territoriale.

5. In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente territoriale dichiara il subentro del primo dei non eletti. In caso di mancanza di primi dei non eletti, l’organo territoriale è dichiarato correttamente composto fino alla successiva riunione dell’Assemblea territoriale dei soci, che sarà chiamata a eleggere il membro o i membri mancanti. In caso di
cessazione di tre componenti del Consiglio Direttivo, l’organo è sciolto e il Presidente territoriale decade e i relativi poteri sono assunti dal Commissario straordinario nominato dall’Organo di amministrazione.

6. Il Consiglio Direttivo può essere sciolto con provvedimento motivato assunto dall’Organo di amministrazione e al suo posto viene nominato sempre a cura dell’Organo di amministrazione, un Commissario Straordinario che ne riassume tutti i poteri, nei casi in cui:
a) dia prova di insufficiente o, a giudizio dell’Organo di Amministrazione, inadeguata attività sociale;
b) conduca azioni che possono essere fonte di danno gestionale, patrimoniale o di immagine dell’Ente;
c) abbia gravemente violato lo Statuto o i Regolamenti o i deliberati degli organi dell’Ente;
d) per le violazioni meno gravi dello Statuto o dei Regolamenti o dei deliberati degli organi dell’Ente, richiamato al rispetto delle norme interne o dei deliberati persista nel violarli.

7. L’Organo di amministrazione nomina un Commissario Straordinario, inoltre, nel caso in cui non sia possibile ratificare le elezioni per il rinnovo degli organi delle sedi territoriali e in caso di istituzione di una nuova sede territoriale.

8. Il mandato del Commissario Straordinario ha una durata massima di dodici mesi e solo in casi di comprovata necessità può essere rinnovato per ulteriori sei mesi.

9. L’Organo di amministrazione può inoltre intervenire nella gestione di uno specifico affare o nella risoluzione di un problema di una sede territoriale mediante la nomina di un Commissario ad acta.

10. Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea territoriale e il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto e aggiornato dal Presidente territoriale. Entrambi i libri devono essere esibiti su semplice richiesta del Presidente Nazionale o dell’Organo di amministrazione o dell’Organo di controllo.

Articolo 19 – Organizzazione territoriale. La Sede di Area.

1. La Sede di Area è una sede territoriale complessa che in nome e per conto dell’Ente può gestire contratti, convenzioni, lavoratori dipendenti e può amministrare, su delega dell’Organo amministrativo, il patrimonio immobiliare dell’Ente situato nel territorio di riferimento della sede o attribuito alla sede stessa in virtù di specifiche volontà testamentarie.

2. In aggiunta alle entrate delle sedi territoriali definite nell’articolo 16, la Sede di Area può contare su eventuali e ulteriori entrate derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare gestito, su delega, dalla sede stessa.

3. In aggiunta ai compiti definiti nell’articolo 18, il Presidente di una Sede di Area può, previa procura generale rilasciata dal Presidente Nazionale su parere vincolante dell’Organo di amministrazione in quanto titolare dei compiti previsti dall’articolo 8 comma 2 lettere h) e l), gestire attività e beni patrimoniali dell’Ente, assumere personale dipendente, firmare contratti e convenzioni, agire in nome e per conto dell’Ente presentando esposti alle autorità amministrative e giudiziarie entro il limite dei settori di interesse per l’attività dell’Ente individuati in base al presente Statuto e nel solo territorio di riferimento della sede. La procura generale deve definire poteri e limiti, ma in ogni caso non è possibile delegare al Presidente della Sede di Area, con la procura generale, poteri relativi all’acquisto o alla cessione di beni immobiliari né poteri relativi alla accettazione di lasciti testamentari, che restano in capo all’Organo di amministrazione e che possono essere delegati, se necessario, solo con procura speciale.

4. Nell’esercizio dei poteri delegati con la procura speciale, il Presidente ha l’obbligo, per ogni azione, di agire in base al mandato stabilito dal Consiglio Direttivo con apposita delibera; tale delibera non è immediatamente efficace: lo diventa solo quando la stessa delibera riceve la controfirma del Direttore Generale, chiamato a valutare la conformità della decisione allo Statuto e ai Regolamenti, e del Tesoriere Nazionale se l’oggetto della decisione riguarda la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare, i contratti (compresi quelli di lavoro) e le convenzioni.

5. Alla luce della complessità della gestione affidata a una Sede di Area, il Consiglio Direttivo può essere sciolto e commissariato, con l’automatica decadenza anche del presidente, per i motivi previsti nell’articolo 18, ma anche nel caso in cui la Sede di Area dia prova di non essere nelle condizioni di seguire correttamente adempimenti e obblighi di legge e fiscali. Inoltre, in caso di inerzia del Presidente della Sede di Area su determinati e specifici obblighi, l’Organo di amministrazione può nominare un Commissario ad acta con poteri sostitutivi.

Articolo 20. Volontari

1. I volontari sono soci che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Ente, attività in favore degli animali, della comunità, del bene comune e per il perseguimento delle finalità sociali, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L’attività dei volontari deve essere svolta nella cornice delle regole definite nel Regolamento per il Volontariato, di protocolli e prassi delle sedi territoriali e secondo le direttive del Presidente territoriale o di un suo delegato.

3. I volontari sono soci ammessi al volontariato in funzione della loro disponibilità, con le modalità stabilite dal Regolamento per il volontariato e da protocolli e da prassi territoriali, senza alcun criterio di discriminazione, senza distinzione di genere, credo religioso, appartenenza politica, salvo i casi di incompatibilità previsti dalla Legge e dallo Statuto.

4. Le Guardie Zoofile sono volontari.

5. I volontari non rappresentano l’Ente, essendo la rappresentanza dell’Ente, secondo quanto stabilito dal presente statuto, in capo al Presidente Nazionale, agli amministratori, ai Presidenti delle sedi territoriali.

6. L’Ente assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 21. Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. Lo scioglimento dell’Ente è deliberato dall’Assemblea generale dei soci appositamente convocata con le modalità previste.

2. Per deliberare lo scioglimento dell’Ente, è necessario il voto favorevole dei ¾ dei soci iscritti all’Ente in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso aventi diritto al voto e inseriti nel Libro dei Soci da almeno sei mesi.

3. In caso di scioglimento dell’Ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore, ad altri enti del terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 22 – Rinvio.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi sociali, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile e dalla norma vigente applicabile.

Articolo 23. Disposizioni transitorie e finali.

I – Le disposizioni contenute nel presente Statuto entrano in vigore con l’iscrizione dell’Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. A decorrere del termine di cui all’art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/17.

II – Con l’entrata in vigore del presente Statuto, tutti gli organi in carica decadono, restando in funzione solo per il disbrigo dell’ordinaria amministrazione e delle questioni urgenti. È vietata, nella fase di transizione, ogni operazione immobiliare a meno che non si tratti di operazioni obbligatorie imposte ad esempio da Leggi o Ordinanze, o derivanti da un impegno contrattuale precedentemente assunto.

III – Il rappresentante legale in carica al momento dell’entrata in vigore del presente Statuto provvede alla immediata convocazione dell’Assemblea generale dei soci per l’elezione del nuovo Presidente Nazionale e degli organi sociali adottando, in quanto compatibili, le procedure elettorali contenute nell’Appendice del Regolamento per il funzionamento e la gestione delle sedi periferiche vigente.

IV – I Consigli Direttivi delle Sezioni restano in carica con i poteri del precedente statuto, purché non ci sia incompatibilità con le norme contenute nel presente Statuto, solo per il disbrigo dell’ordinaria amministrazione e delle questioni urgenti. L’Organo di amministrazione individuerà con apposita deliberazione la data del primo election day previsto dall’articolo 17, da tenersi entro un anno dall’entrata in vigore del presente Statuto. Nelle more, eventuali affari di straordinaria amministrazione delle Sezioni, sono assunte dall’Organo di amministrazione su proposta del Consiglio Direttivo.

V – Prima della individuazione dell’election day, l’Organo di amministrazione, sentito l’Organo di controllo, avrà stabilito le caratteristiche minime per l’individuazione delle Sedi di Area tra le attuali Sezioni, provvedendo alla loro trasformazione.

VI – Nella prima seduta, il nuovo Organo di amministrazione adotterà i regolamenti inderogabili e urgenti e cioè:
a) Regolamento per il funzionamento delle attività centrali dell’Ente;
b) Regolamento per la gestione amministrativa, economica e patrimoniale;
c) Regolamento per il funzionamento dell’organizzazione territoriale;
d) Codice etico.

VII – Con l’entrata in vigore del presente Statuto, decadono i Coordinatori Regionali di cui all’articolo 20 del previgente Statuto sociale e sono automaticamente revocati tutti gli incarichi ai delegati di cui all’articolo 2 bis del Regolamento per il funzionamento e la gestione delle sedi periferiche.

VIII – Ai fini del riconoscimento dell’elettorato attivo e passivo nei primi 90 (novanta) giorni di vigenza del presente statuto, l’anzianità di iscrizione all’ente determinata dall’inserimento del Libro dei soci la cui istituzione è prevista dall’articolo 3 comma 4, viene definita dalla data di iscrizione del socio.

IX – I soci che alla data di entrata in vigore del presente Statuto rivestono la qualifica di Benemerito, la conservano esercitando i poteri del socio perpetuo.

 

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