Dal 22 aprile 2026, il panorama normativo per chi si sposta in Europa con i propri animali da compagnia cambia volto. Entra infatti in piena applicazione il Regolamento (UE) 2026/20, un provvedimento che integra le norme sulla salute animale (Regolamento UE 2016/429) e che punta a rendere i viaggi non commerciali più sicuri, uniformi e trasparenti.
Come Enpa, accogliamo con favore ogni norma che favorisca la mobilità responsabile e contrasti il traffico illegale, ma è fondamentale che ogni detentore sia informato per evitare stress inutili agli animali e problemi alle frontiere. Ecco tutto quello che c’è da sapere, punto per punto.
Le nuove norme si applicano esclusivamente agli spostamenti che non hanno come scopo la vendita o il passaggio di proprietà dell’animale. L’animale deve accompagnare il suo detentore. Se il detentore non può viaggiare insieme al pet, il movimento può essere effettuato da una persona autorizzata, ma a una condizione precisa: lo spostamento dell’animale deve avvenire entro cinque giorni da quello del proprietario. In questo caso, è obbligatorio allegare ai documenti una delega scritta e firmata dal detentore.
L’identificazione univoca resta il pilastro della sicurezza. Per cani, gatti e furetti: microchip conforme agli standard tecnici UE.
Tatuaggi: sono considerati validi solo se chiaramente leggibili e applicati prima del 3 luglio 2011.
Novità: gli animali identificati correttamente secondo le vecchie norme prima del 22 aprile 2026 non dovranno subire nuovi processi di identificazione.
Passaporto Europeo. Resta il documento cardine per i viaggi tra Stati Membri. Deve essere rilasciato da un veterinario autorizzato e deve certificare la regolarità della vaccinazione antirabbica.
Certificato per Paesi Terzi. Se si rientra nell’UE da un Paese extra-UE, è necessario un certificato sanitario conforme al nuovo modello, valido per sei mesi dalla data dei controlli o fino alla scadenza del vaccino antirabbico.
La prevenzione delle malattie zoonotiche è il cuore del Regolamento.
Antirabbica. È obbligatoria. Il Regolamento chiarisce che i cuccioli non possono essere vaccinati prima delle 12 settimane. Gli Stati membri possono però autorizzare deroghe per l’ingresso di cuccioli non ancora immuni, a patto che siano rispettate rigorose misure preventive.
Test di titolazione anticorpale. Per chi rientra da Paesi terzi non inclusi nelle liste di “basso rischio”, è obbligatorio un test che dimostri l’efficacia del vaccino.
Echinococcus multilocularis. Per i cani diretti verso Stati membri “disease-free” (come Finlandia, Irlanda, Malta o Norvegia), è obbligatorio un trattamento antiparassitario specifico, da somministrare tra le 24 ore e i 28 giorni prima dell’arrivo.
Il nuovo Regolamento introduce regole specifiche per i volatili da compagnia. Per prevenire la diffusione dell’influenza aviaria, il numero massimo di uccelli che possono viaggiare con il proprietario è limitato. Se provengono da Paesi extra-UE, i volatili potrebbero dover affrontare un periodo di isolamento di 30 giorni o test diagnostici specifici prima della partenza.
Il limite massimo per una singola movimentazione non commerciale è di cinque animali (cani, gatti o furetti). Oltre questo numero, il viaggio viene considerato “commerciale” e segue regole molto più rigide, a meno che non si partecipi a competizioni, mostre o eventi sportivi certificati, e gli animali abbiano più di sei mesi.
Viaggiare con i propri animali è un diritto che comporta responsabilità. Queste nuove norme non sono ostacoli, ma strumenti per garantire che ogni viaggio sia un’esperienza sicura per i nostri amici e per la salute pubblica di tutta l’Unione.