IL SINDACO DI LOZZA: ABBATTIMENTO PER I CANI CHE “DISTURBANO LA QUIETE PUBBLICA”. L’ENPA INTERESSA IL PROPRIO UFFICIO LEGALE: E’ UN REATO

«Riteniamo estremamente grave che un amministratore pubblico, nel caso in questione il Sindaco del Comune di Lozza (Varese), dimostri una tale misconoscenza della vigente normativa da prefigurare l'abbattimento per i cani che abbaiano e che in tal modo si presume arrechino un ipotetico disturbo alla quiete pubblica. Di contro, le sentenze chiariscono che l'abbaiare dei cani è una naturale espressione etologica, propria della specie.» Sono queste le parole con cui l'Ente Nazionale Protezione Animali rende noto di avere dato incarico al proprio ufficio legale di procedere nei modi previsti dalla legge contro la lettera-diffida inviata dal sindaco della città lombarda ad alcuni residenti proprietari di cani, in cui si ipotizza la soppressione “dell'animale che persista nell'arrecare disturbo alla quiete pubblica”.
 
«E' inaccettabile che gli amministratori pubblici abbiano un così basso livello di conoscenza delle normative vigenti, soprattutto di quelle inerenti al loro incarico – prosegue l'Enpa – considerando che il Sindaco è la massima autorità sanitaria sul territorio e che la legge 281/91 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" identifica nel Sindaco il responsabile civile e penale degli animali randagi che insistono sul territorio di pertinenza del Comune. Inoltre, per quanto previsto dal nostro Codice penale (art 544 bis), è considerato un grave delitto sopprimere un animale per queste ingiustificate motivazioni: i cani non possono essere soppressi per l'abbaiare e qualunque provvedimento di questo tipo sarebbe assolutamente illegittimo. Se non lo sapesse, comunque, ricordiamo al Sindaco che chiunque uccide un cane o fosse il mandante di tale azione, sarebbe quindi chiamato a rispondere del reato di uccisione di animali, punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni e con la sanzione da 5 mila a 30 mila euro.»
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