Il Senato ha approvato oggi il Disegno di Legge di conversione del Decreto “incendi” con 177 voti favorevoli, 1 contrario e 15 astenuti. Il testo non soddisfa le associazioni ENPA, LAV, LIPU e WWF Italia. Nonostante la catastrofe degli incendi che ogni anno si abbatte sul territorio italiano colpisca, prima di tutto, l’ambiente naturale, azzerando interi ecosistemi, la norma si fonda su un approccio sbagliato, perché predilige l’adozione di misure che non sono orientate al principio di tutela ambientale. La maggioranza dei senatori, tanto in Commissione Ambiente, quanto in Aula, non ha accolto gli emendamenti miranti a tutelare, in maniera concreta e seria, gli ecosistemi e la biodiversità.
Molto grave è il mancato accoglimento dell’emendamento che puntava a sospendere la caccia, per una sola stagione, nei comuni in cui si verificano incendi di rilievo tale da determinare la dichiarazione dello stato di calamità a livello regionale. Questa misura, fondata sul principio per cui lo stato di calamità non può essere solo uno strumento per ottenere finanziamenti senza la previsione di azioni straordinarie di tutela, era destinata a tutelare i pochi animali rimasti vivi dopo incendi particolarmente devastanti. La mancata approvazione è stata il frutto della stretta relazione esistente tra il mondo venatorio e alcune aree politiche che induce i relativi esponenti ad opporsi pregiudizialmente ad ogni misura che tenta di ristabilire il principio, sancito a livello nazionale e sovranazionale, della prevalenza dell’interesse collettivo di tutela della biodiversità rispetto alle istanze di un settore, quello venatorio, che esercita una mera attività ludica che è consentita solo “purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica” (art. 1 c. 2 L. 157/92). I cacciatori potranno dunque continuare ad esercitare un vero e proprio tiro al bersaglio, anche godendo dell’apertura anticipata della stagione venatoria, concentrando le proprie doppiette sugli animali sopravvissuti rifugiatisi nelle poche aree non devastate dal fuoco.
Rispetto alle modifiche suggerite dalle associazioni, il testo approvato rende, inoltre, più difficile applicare con tempestività i divieti previsti dall’articolo 10 della legge 353/2000 che entreranno in vigore entro il primo aprile di ogni anno e non dopo 10 giorni dalla estinzione dell’incendio. Questo significa che, subito dopo la estinzione dell’incendio, quando la fauna e la flora sopravvissuta è in maggiore sofferenza, sulle aree percorse dal fuoco potranno paradossalmente esercitarsi la caccia, per uccidere gli animali rimasti e il pascolo, per impedire la nascita spontanea di nuova vegetazione. Le stesse aree incendiate potranno anche essere, fino a quella data, oggetto di compravendita, edificazione di immobili e cambio di destinazione d’uso.