Calabria. La Regione mette mano alla legge su caccia e fauna. Enpa: sanzioni irrisorie e modifiche illegittime, inviate proposte al presidente Oliverio

All’indomani dell’incontro tra Regione Calabria e rappresentanti delle associazioni venatore – incontro finalizzato a modificare la legge regionale 9/1996 sulla protezione della fauna selvatica e sulla caccia – l’Ente Nazionale Protezione Animali ha inviato al presidente della Regione Oliverio e al consigliere delegato d’Acri un documento che evidenzia alcune criticità e propone alcuni correttivi per uniformare la normativa regionale a quella nazionale.
 
Primo fra tutti un quadro sanzionatorio più severo specie per quanto concerne i limiti di carniere. «L’attuale sistema è del tutto inadeguato a prevenire eventuali illeciti venatori. Infatti – spiega Enpa – le sanzioni sono irrisorie, con un importo che spesso risulta essere inferiore a quello di una cena al ristorante. Ma in questo modo, in Calabria, viene meno l’effetto deterrente della condanna. E’ tanto più urgente porre rimedio a tale situazione in quanto, come noto, i reati venatori sono una vera emergenza su tutto il territorio regionale». Da qui, sottolinea l’associazione, la necessità di prevedere un ramificato sistema di controllo, attraverso convenzioni con le polizie provinciali ancora esistenti (quelle di Cosenza e Reggio Calabria), un corpo altamente specializzato nel contrastare gli illeciti a danno della fauna selvatica, spesso particolarmente protetta.
 
Altra questione sollevata dall’Enpa è quella relativa al “controllo” dei cinghiali e delle altre specie, soprattutto alla luce di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza 139 del 2017. Con tale pronunciamento, ricorda l’associazione, la Suprema Corte ha chiarito che le sole figure professionali autorizzate ai piani di abbattimento (i quali comunque sono sempre successivi all’applicazione dei metodi ecologici proposti e valutati dall’Ispra) sono soltanto quelle indicate dall’articolo 19 della legge 157/1992. Ciò significa che nella gestione faunistica non possono essere coinvolti né cacciatori né selecontrollori.
 
Tra gli altri settori di intervento individuati dalla Protezione Animali, il finanziamento dei centri per il recupero della fauna selvatica; il riconoscimento della centralità dell’Ispra, il cui ruolo stabilito dalla legge 157/92 non può essere surrogato da osservatori regionali; la previsione di limiti per le specie cacciabili che il mondo scientifico ha classificato come in declino; specifiche norme a tutela di rettili, anfibi e altra fauna.

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