Caccia. Disposizioni illegittime della Regione Liguria annullate dalla Corte Costituzionale. Controlli faunistici di competenza esclusiva degli agenti venatori pubblici e non delle squadre di cacciatori

Con sentenza n. 139 del 23 maggio scorso, depositata oggi, la Corte Costituzionale , su ricorso del Governo del febbraio 2016 (dopo un dettagliato esposto delle associazioni per la tutela della fauna:  LAC, WWF, ENPA, LIPU e LAV) , ha annullato 5 disposizioni illegittime in materia di caccia varate dalla Regione Liguria nel dicembre 2015.
 
A seguito del pronunciamento della Consulta, la Regione Liguria è stata sconfitta su tutta la linea, e risultano pertanto annullate cinque disposizioni contenute nella legge regionale 30/12/2015 n. 29. 

Sono state dichiarate incostituzionali le disposizioni che abilitano le squadre di cacciatori o altri cacciatori privati (c.d. "selecontrollori) alle operazioni di controllo faunistico diverse dalla caccia vera e propria; pertanto il contenimento del cinghiale (caso tipo) nei periodi di caccia chiusa, e/o nelle aree orbane, o nelle oasi di protezione faunistica,  spetta esclusivamente agli agenti venatori pubblici; lo smantellamento parziale delle polizie provinciali, più volte criticato, si rivela ora un boomerang per la pubblica amministrazione locale; non è possibile sostituire i guardiacaccia pubblici con cacciatori privati per le azioni di contenimento delle specie problematiche per l'agricoltura.

E' da subito vietato abbattere gli ungulati precedentemente feriti, se il loro rinvenimento avviene nelle zone di divieto o nei successivi giorni di "silenzio venatorio" (martedì e venerdì) dei periodi di caccia aperta a daini, caprioli e camosci, poiché le norme regionali avevano forzatamente derogato alla legge statale sulla caccia; in pratica il cacciatore non può recarsi in zone di divieto o in giorni di divieto col fucile o la carabina, per ricercare ed abbattere ungulati precedentemente colpiti il giorno prima.

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