Un salto di civiltà: con legge regionale 17/2014 dal 9 gennaio catena vietata per i cani del Veneto

Finalmente dal 9 gennaio 2015, in tutto il Veneto, si spezzeranno le catene per decina di migliaia di cani costretti a sopportare una vita di torture fisiche e psicologiche. Infatti, grazie all’articolo 1 della legge regionale del Veneto 17/2014 – che modifica la legge regionale 60/93 – in tutta la regione sarà proibito l’uso della catena quale mezzo di contenzione.

“Al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante”, così recita l'articolo 1 del provvedimento normativo che entrerà in vigore il prossimo 9 gennaio al termine della moratoria concessa ai proprietari dei quattro zampe per adeguare le loro strutture. «L'approvazione della legge rappresenta indubbiamente un fatto positivo che fa compiere alla regione un notevole balzo verso la civiltà – spiega l'Enpa di Treviso che sabato scorso ha organizzato un incontro con la stampa proprio per discutere della legge 17/2014 – tuttavia se non si compiono i dovuti atti entro le scadenze previste, tale balzo rischia di trasformarsi in rovinosa caduta». Infatti, a fronte degli aspetti positivi, il provvedimento presenta comunque delle criticità rilevanti. 

A cominciare dal fatto che durante il periodo della moratoria (16 giugno 2014 – 9 gennaio 2015), si sarebbero dovuti vedere in moltissime proprietà i “cantieri aperti” per la costruzione di recinti, ma di tutto ciò, non vi è ancora traccia e sono ancora pochissimi i proprietari informati circa la nuova normativa. Sarebbe stato compito delle Amministrazioni comunali provvedere a tale comunicazione (almeno ai cittadini proprietari di cani) ma nella maggior parte dei casi così non è stato. <

Inoltre, la Giunta Regionale si era riservata d’emanare (entro i sei mesi della moratoria) “apposite indicazioni tecniche aventi ad oggetto gli specifici requisiti delle strutture e delle recinzioni volte al ricovero dei cani e dei gatti e le modalità di custodia degli animali di affezione, con disposizioni specifiche per la custodia dei cani da parte dei privati” che ncora non ci sono. Ragion per cui – chiosa l'Enpa di Treviso – chi volesse rispettare la norma, non sa quali dimensioni deve avere il recinto. Il paradosso, si porrà nel momento in cui la Polizia Locale dovrà far rispettare l’articolo sanzionando il proprietario dell’animale con l’ammenda da 100 a 300 € ma, allo stesso tempo, non saprà dare indicazioni sulla dimensione del recinto. In ogni caso, qualora la Regione non riesca a rispettare i tempi, suggeriamo alle Amministrazioni comunali di dare disposizioni affinché i recinti siano di almeno 20 m2. 

«Per completezza d'informazione – conclude la Protezione Animali trevigiana – va precisato che il Governo ha impugnato l'articolo 6 ter della legge regionale 17/2014 laddove viene stabilito che “Le strutture e le recinzioni, realizzate secondo le modalità di cui al comma 6 bis, sono sempre consentite, anche in deroga alla normativa regionale e agli strumenti territoriali, ambientali, urbanistici ed edilizi". L'impugnativa nasce dal fatto che l'Esecutivo ritiene inammissibili tali deroghe». 

Facebook
Twitter
LinkedIn